Tutti i prodotti commercializzati nell’ambito della UE devono essere marcati CE e il marchio deve essere ben visibile e indelebile.

A disposizione dei clienti vi è la Dichiarazione delle Caratteristiche Prestazionali (Declaration of Performances – DoP) che sono elencate nel Mandato M 135 UE.

La DoP riporterà il valore, la classe delle caratteristiche pertinenti che sono state misurate e riporterà l’indicazione NPD (Prestazione Non Determinata) per quelle non pertinenti o non misurate.

Il marchio va applicato secondo le indicazioni dello standard pertinente:

  • sul vetro (è il caso del vetro temprato che non può più essere ritagliato);
  • sull’etichetta, sull’imballo, sul foglio di accompagnamento a seconda dei casi, per i materiali soggetti a successivi ritagli o frazionamenti.

Qual è il significato del marchio CE?

A norma del R 305/2011 significa che:

  • il produttore ha dichiarato i valori prestazionali dei prodotti marcati;
  • il produttore si assume la responsabilità della loro veridicità;
  • il produttore garantisce di seguire le regole di controllo del processo di fabbricazione e dei metodi di prova previsti dalle norme EN pertinenti;
  • il prodotto è idoneo per l’uso previsto;
  • il prodotto è conforme alle disposizioni e può circolare liberamente all’interno della UE.

Anche i prodotti provenienti da Paesi esterni alla UE, per poter circolare debbono recare il marchio a riprova della loro conformità ed idoneità all’uso.

Nondimeno, il fatto che un prodotto sia marcato CE non significa affatto che possa essere adatto per qualsiasi applicazione. Sono le legislazioni nazionali che regolamentano le applicazioni possibili ed i livelli prestazionali minimi da soddisfare.

Il marchio CE non è:

  • un marchio di qualità nel senso tradizionale del termine;
  • un marchio d’origine;
  • legato ad aspetti diversi da quelli precisati nelle norme EN (ad es. le caratteristiche di colore, l’aspetto,..);
  • una autorizzazione all’impiego in tutte le opere ed in tutti i Paesi.

Chi immette prodotti sul mercato è totalmente responsabile della loro conformità ed idoneità all’uso ammissibile secondo le disposizioni regolamentari. L’intervento di Organismi Notificati (1), che può venir richiesto per certificazioni o ispezioni di controllo, non solleva il produttore dai suoi obblighi né dalle sue responsabilità.

(1) Organismi Notificati: organizzazioni attive nel campo delle certificazioni e/o delle ispezioni e/o dei controlli e/o delle misure e classificazioni prestazionali che sono stati notificati da uno Stato Membro alla UE come competenti ed abilitate ad operare per una specifica attività. I controlli, le ispezioni effettuate, i certificati emessi da un Organismo Notificato sono riconosciuti validi in tutti gli Stati dell’ Unione. I sistemi di attestazione della conformità che sono specificati nei documenti UE precisano quale debba essere il grado di coinvolgimento degli Organismi Notificati nei processi di attestazione della conformità (per il vetro per edilizia nel Mandato M135). Ai fini delle dichiarazioni prestazionali, i certificati emessi da organismi non notificati sono privi di valore.